Il 16 novembre 2023 è divenuta definitiva la nuova regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione al fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e della relativa disciplina di recesso.
Il testo dell’accordo, nell’accogliere il principio del settore privato nel settore del pubblico impiego, stabilisce l’obbligo di scegliere se aderire o no ai fondi contrattuali di previdenza complementare, demandando alle parti istitutive la regolamentazione delle modalità di adesione e di recesso.
La regolamentazione definita nel presente accordo si applica al personale che sia stato assunto dopo alla data del 1° gennaio 2019 e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.
È escluso il personale transitato da un’amministrazione a un’altra o tra istituzioni scolastiche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea e il personale che continua a essere in regime di TFS.
Il Ministero dell’istruzione per il settore scuola e le singole istituzioni statali e non per i dipendenti del settore “Afam” dovranno, al momento dell’assunzione, fornire informativa sui contenuti dell’accordo, comprensiva di informazioni generali sulla previdenza complementare e specifiche sul Fondo Espero.
L’adesione al “Fondo” è regolata dalle norme di legge sulla previdenza complementare e dai regolamenti e direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, con particolare riferimento al Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari e possono avvenire :
• Mediante un’esplicita manifestazione di volontà dell’aderente;
• Mediante silenzio-assenso, con le modalità previste nell’accordo.
Durante i primi 9 mesi dalla data di “assunzione”, il lavoratore può comunicare all’amministrazione la propria volontà di aderire o non aderire al “Fondo”, qualora decidesse di iscriversi utilizzerà la modulistica predisposta dall’Amministrazione.
Qualora, durante i suddetti nove mesi, il lavoratore, informato nei termini e con le modalità previste dall’accordo, non dovesse esprimere alcuna volontà, sarebbe iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi ed entro il mese successivo, l’amministrazione comunica al fondo i nomi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso.
Il fondo ricevuta la comunicazione da parte dell’amministrazione , Entro 30 giorni deve comunicare al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:
• L’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione;
• Il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato;
• La possibilità del recesso, con specifica informativa su modalità e termini per l’esercizio di tale diritto.
Qualora l’interessato non dovesse recedere, le Amministrazioni iniziano a versare la quota datoriale e quella trattenuta al lavoratore entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal Fondo.
L’iscritta/o può esercitare il diritto di recesso, mediante invio al Fondo di raccomandata a/r o pec, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di avvenuta adesione.
I dipendenti assunti dal primo gennaio 2019 fino all’entrata in vigore dell’accordo saranno avvisati dall’amministrazione entro 9 mesi; i dipendenti avranno a disposizione 9 mesi, dalla ricezione dell’informativa, per comunicare la volontà di adesione o non adesione. Qualora il dipendente non dovesse manifestare alcuna decisione sarà considerato iscritto per il principio del silenzio assenso, fermo restante che avrà 30 giorni di tempo, dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione, per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo; La recessione va fatta per raccomandata con avviso di ricevimento o pec.
Il “Fondo”, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione riguardante il recesso, rimborsa, al lavoratore e/o all’amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.
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