La Tecnica della Scuola, pur trattando principalmente temi che riguardano la scuola, riceve molte domande da parte di lettori su argomenti legati ad aspetti trasversali legati a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Uno di questi temi è la pensione di reversibilità. Ecco perché periodicamente forniamo una panoramica generale sulla questione.
Prima di tutto è necessario ricordare che la pensione di reversibilità ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato.
Quindi, facciamo il caso che il titolare di pensione sia deceduto nel mese di settembre, il superstite potrà beneficiare dell’assegno di reversibilità a partire dal 1° ottobre.
La pensione è un diritto per i superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti, che abbiano versato della contribuzione o siano titolari di pensione erogata dall’Inps.
E’ necessario distinguere fra:
– pensione indiretta, nell’ipotesi in cui il deceduto fosse assicurato e non titolare di pensione (come nel caso prospettato dalla lettrice); è da sottolineare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile;
– pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità.
I superstiti hanno diritto alla pensione se il lavoratore deceduto ha maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (cioè 780 contributi settimanali in tutta la vita assicurativa). Oppure se questi è in possesso dei requisiti per aver diritto all’assegno ordinario di invalidità (cioè 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso).
Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetterà la pensione indiretta, a condizione che siano perfezionati tali requisiti, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell’assegno. Si prescinde dal requisito nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio che non abbiano dato luogo, però, alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni.
Per i superstiti da assicurato nel regime contributivo in mancanza dei requisiti appena descritti è prevista l’erogazione dell’indennità una tantum, purché si trovino nelle condizioni economiche previste dall’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 per l’attribuzione dell’assegno sociale.
In caso di decesso intervenuto durante la domanda di pensione di inabilità, è possibile calcolare la pensione ai superstiti, considerando il beneficio dell’incremento dell’anzianità prevista per i titolari di pensione di inabilità.
L’erogazione della pensione di reversibilità spetta prima di tutto al coniuge superstite. Tuttavia, è bene evidenziare alcune condizioni:
Nel caso il deceduto dopo il divorzio si fosse risposato, il compito di dividere il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al tribunale.
Sarà l’Inps a procedere alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa a ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
Oltre al coniuge superstite, hanno diritto all’erogazione della pensione anche i figli che, alla data del decesso, siano:
Nella nozione di “figli”, è bene precisare, rientrano quelli nati nel matrimonio o meno, adottati, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto.
Ne hanno diritto anche i figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore.
Sono considerati a carico del deceduto i figli:
Oltre al coniuge superstite,e ai figli, hanno diritto alla pensione di reversibilità i nipoti minori, equiparati ai figli, conviventi – purché non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare un’autosufficienza economica – a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.
Inoltre, bisogna ricordare anche che in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori che abbiano superato i 65 anni di età, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
Infine, nel caso non ci siano il coniuge, i figli, i nipoti e i genitori, la pensione di reversibilità può essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
Coniuge e figli | Percentuale |
---|---|
coniuge senza figli | 60% |
coniuge con un figlio | 80% |
coniuge con due o più figli | 100% |
Figli senza coniuge (*) | Percentuale |
---|---|
un figlio |
70% |
due figli | 80% |
tre o più figli | 100% |
(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli
Genitori | Percentuale |
---|---|
un genitore | 15% |
entrambi i genitori | 30% |
Fratelli celibi e sorelle nubili | Percentuale |
---|---|
un fratello/sorelladue fratelli/sorelletre fratelli/sorelle(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%) | 15%30%45% |
Come riporta il sito Inps, per ottenere l’assegno di reversibilità è’ necessaria la domanda di pensione.
La domanda, può essere presentata presso gli Uffici centrali o periferici dell’INPS, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
E’ necessario ricordare che in base ai redditi posseduti la pensione viene ridotta. Tale disposizione di trova nella legge 335/1995 che prevede appunto la riduzione della pensione in presenza di altri redditi. Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).
Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).
Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
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