Proseguiamo l’analisi dei criteri per quanto concerne la pensione di reversibilità, per rispondere a diversi quesiti arrivati in redazione da parte dei nostri lettori.
Pensione di reversibilità
Prima di tutto bisogna sottolineare come la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato.
La pensione è un diritto per i superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti, che abbiano versato della contribuzione o siano titolari di pensione erogata dall’Inps.
E’ bene distinguere, però, come ricorda anche Il Sole24 Ore, fra:
– pensione indiretta, nell’ipotesi in cui il deceduto fosse assicurato e non titolare di pensione è da sottolineare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile;
– pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità.
Assegno ai figli del defunto
Oltre al coniuge superstite, hanno diritto all’erogazione della pensione anche i figli che, alla data del decesso, siano:
- minorenni, fino all’età di 18 anni;
- inabili, di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo;
- studenti, fino a 21 anni di età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa;
- universitari, fino all’età di 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa.
Ai fini dei requisiti appena indicati, nella nozione di «figli» rientrano quelli nati nel matrimonio o meno, adottati, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto.
Ne hanno diritto anche i figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore.
Sono considerati a carico del deceduto i figli:
- maggiorenni studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%;
- maggiorenni inabili in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali;
- maggiorenni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell’ importo dell’indennità.
Altri beneficiari come i figli
Infine, ne hanno diritto i nipoti minori, equiparati ai figli, conviventi – purché non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare un’autosufficienza economica – a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, la pensione può essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
Assegno ridotto se ci sono altri redditi
Tuttavia, è bene ricordare che in base ai redditi posseduti la pensione viene ridotta. Tale disposizione di trova nella legge 335/1995 che prevede appunto la riduzione della pensione in presenza di altri redditi. Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).
Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro(pensione, fabbricati e così via).
Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.