“Il mio ex marito è morto da poco tempo. Eravamo seprarati. Spetta anche a me l’assegno di reversibilità?” Ecco cosa possiamo rispondere alla nostra lettrice.
Ha diritto all’erogazione della pensione il coniuge superstite.
Pertanto, solo in questi casi, il coniuge superstite nel caso di decesso dell’ex marito defunto, potrà beneficiare dell’assegno di reversibilità.
Bisogna anche evidenziare che il coniuge che si sposa con un altro individuo, perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma ha diritto a un assegno una-tantum pari a due annualità (articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
Nel caso in cui il deceduto dopo il divorzio si sia risposato, il compito di dividere il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al tribunale.
Sarà infatti l’Inps a procedere alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa a ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
Con l’entrata in vigore della legge del 20 maggio 2016, n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuta anche in favore del componente superstite dell’unione civile.
Non solo il coniuge superstite: ricordiamo che l’erogazione della pensione spetta anche ai figli che, alla data del decesso, siano:
Nella nozione di “figli” rientrano quelli nati nel matrimonio o meno, adottati, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto.
Ne hanno diritto anche i figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore.
Sono considerati a carico del deceduto i figli:
Infine, ne hanno diritto i nipoti minori, equiparati ai figli, conviventi – purché non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare un’autosufficienza economica – a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, la pensione può essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
Coniuge e figli | Percentuale |
---|---|
coniuge senza figli | 60% |
coniuge con un figlio | 80% |
coniuge con due o più figli | 100% |
Figli senza coniuge (*) | Percentuale |
---|---|
un figlio |
70% |
due figli | 80% |
tre o più figli | 100% |
(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli
Genitori | Percentuale |
---|---|
un genitore | 15% |
entrambi i genitori | 30% |
Fratelli celibi e sorelle nubili | Percentuale |
---|---|
un fratello/sorelladue fratelli/sorelletre fratelli/sorelle(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%) | 15%30%45% |
Come riporta il sito Inps, per ottenere l’assegno di reversibilità sarà necessaria la domanda di pensione.
La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Attenzione: è bene ricordare che in base ai redditi posseduti la pensione viene ridotta. Tale disposizione di trova nella legge 335/1995 che prevede appunto la riduzione della pensione in presenza di altri redditi. Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).
Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).
Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
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