Alcuni lettori ci pongono quesiti non sempre legati direttamente alla professione docente o Ata, ma di carattere generale. E’ il caso di una nostra lettrice, una docente di scuola secondaria, che è vedova da un mese e ci chiede se gli spetta la pensione di reversibilità del marito defunto e in caso positivo, quale sarebbe la percentuale in base al rapporto di parentela.
Prima di tutto bisogna sottolineare come la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato. Nel caso in questione dal 1° di aprile 2018.
La pensione è un diritto per i superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti, che abbiano versato della contribuzione o siano titolari di pensione erogata dall’Inps.
E’ bene distinguere, però, come ricorda anche Il Sole24 Ore, fra:
– pensione indiretta, nell’ipotesi in cui il deceduto fosse assicurato e non titolare di pensione (come nel caso prospettato dalla lettrice); è da sottolineare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile;
– pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità.
Per quanto riguarda i requisiti che deve avere il defunto, abbiamo già trattato in un altro articolo il tema.
Ha diritto all’erogazione della pensione il coniuge superstite, con alcune precisazioni:
Se il deceduto dopo il divorzio si è risposato, il compito di dividere il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al tribunale.
Sarà l’Inps a preocedere alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa a ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
Come riporta il sito Inps, per ottenere l’assegno di reversibilità è’ necessaria la domanda di pensione.
La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
Tuttavia, è bene ricordare che in base ai redditi posseduti la pensione viene ridotta. Tale disposizione di trova nella legge 335/1995 che prevede appunto la riduzione della pensione in presenza di altri redditi. Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).
Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro(pensione, fabbricati e così via).
Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
Coniuge e figli | Percentuale |
---|---|
coniuge senza figli | 60% |
coniuge con un figlio | 80% |
coniuge con due o più figli | 100% |
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