Questa testata, pur trattando principalmente temi che riguardano la scuola, riceve quesiti da parte di lettori su temi legati ad aspetti trasversali a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La pensione di reversibilità è uno di questi temi richiesti. Ecco perchè periodicamente forniamo una panoramica generale sulla questione.
Pensione di reversibilità: cos’è
Prima di tutto bisogna ricordare come la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato.
Quindi, facciamo il caso che il titolare di pensione sia deceduto nel mese di gennaio, il superstite potrà beneficiare dell’assegno di reversibilità a partire dal 1° febbraio.
La pensione è un diritto per i superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti, che abbiano versato della contribuzione o siano titolari di pensione erogata dall’Inps.
E’ bene distinguere fra:
– pensione indiretta, nell’ipotesi in cui il deceduto fosse assicurato e non titolare di pensione (come nel caso prospettato dalla lettrice); è da sottolineare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile;
– pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità.
Quali requisiti deve avere il defunto
I superstiti hanno diritto alla pensione se il lavoratore deceduto ha maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (cioè 780 contributi settimanali in tutta la vita assicurativa). Oppure se questi è in possesso dei requisiti per aver diritto all’assegno ordinario di invalidità (cioè 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso).
Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta, a patto che siano perfezionati tali requisiti, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell’assegno.
Si prescinde dal requisito nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio che non abbiano dato luogo, però, alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni.
Per i superstiti da assicurato nel regime contributivo in mancanza dei requisiti appena descritti è prevista l’erogazione dell’indennità una tantum, purché si trovino nelle condizioni economiche previste dall’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 per l’attribuzione dell’assegno sociale.
In caso di decesso intervenuto durante la domanda di pensione di inabilità, è possibile calcolare la pensione ai superstiti, considerando il beneficio dell’incremento dell’anzianità prevista per i titolari di pensione di inabilità.
Come ottenere l’assegno
Come riporta il sito Inps, per ottenere l’assegno di reversibilità è’ necessaria la domanda di pensione.
La domanda, può essere presentata presso gli Uffici centrali o periferici dell’INPS, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- certificato di morte (autocertificazione)
- certificato di matrimonio (autocertificazione)
- stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione)
- dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio
- dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
- dichiarazione reddituale
- modalità di pagamento
Inoltre, bisogna anche ricordare che
- nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge legalmente separato con addebito, copia della sentenza di separazione legale;
- nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio. Nel caso esista anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’i mporto di pensione;
- nel caso di figli studenti, certificato di frequenza scolastica o universitaria;
- nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili, dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico”;
Assegno di reversibilità: il coniuge
Ha diritto all’erogazione della pensione il coniuge superstite, con alcune precisazioni:
- se è separato consensualmente, la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso.
- Se è separato con addebito (per colpa), la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal tribunale;
- Se è divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui il deceduto dopo il divorzio si sia risposato, il compito di dividere il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al tribunale.
Sarà l’Inps, pertanto, a procedere alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa a ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
Assegno di reversibilità: i figli del defunto
All’assegno non ha diritto solo il coniuge superstite, ma hanno diritto all’erogazione della pensione anche i figli che, alla data del decesso, siano:
- minorenni, fino all’età di 18 anni;
- inabili, di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo;
- studenti, fino a 21 anni di età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa;
- universitari, fino all’età di 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa.
Nella nozione di “figli”, è bene precisare, rientrano quelli nati nel matrimonio o meno, adottati, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto.
Ne hanno diritto anche i figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore.
Sono considerati a carico del deceduto i figli:
- maggiorenni studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%;
- maggiorenni inabili in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali;
- maggiorenni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell’ importo dell’indennità.
Nipoti, genitori e fratelli: ecco quando spetta l’assegno di reversibilità
Infine, oltre al coniuge superstite,e ai figli, hanno diritto alla pensione di reversibilità i nipoti minori, equiparati ai figli, conviventi – purché non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare un’autosufficienza economica – a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.
Inoltre, bisogna ricordare anche che in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori che abbiano superato i 65 anni di età, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
Infine, nel caso non ci siano il coniuge, i figli, i nipoti e i genitori, la pensione di reversibilità può essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
Le quote di pensione spettanti ai superstiti
Coniuge e figli | Percentuale |
---|---|
coniuge senza figli | 60% |
coniuge con un figlio | 80% |
coniuge con due o più figli | 100% |
Figli senza coniuge (*) | Percentuale |
---|---|
un figlio |
70% |
due figli | 80% |
tre o più figli | 100% |
(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli
Genitori | Percentuale |
---|---|
un genitore | 15% |
entrambi i genitori | 30% |
Fratelli celibi e sorelle nubili | Percentuale |
---|---|
un fratello/sorella
due fratelli/sorelle tre fratelli/sorelle (15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%) |
15%
30% 45% |