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Pensione di reversibilità, ecco come ottenere l’assegno

Pur trattando principalmente temi che riguardano la scuola, La Tecnica della Scuola riceve diversi quesiti da parte di lettori su temi legati ad aspetti trasversali legati a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La pensione di reversibilità è uno di questi temi richiesti. Ecco perchè periodicamente forniamo una panoramica generale sulla questione.

Pensione di reversibilità: cos’è

Prima di tutto è bene ricordare che la pensione di reversibilità ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato.
Quindi, facciamo il caso che il titolare di pensione sia deceduto nel mese di novembre, il superstite potrà beneficiare dell’assegno di reversibilità a partire dal 1° dicembre.

La pensione è un diritto per i superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti, che abbiano versato della contribuzione o siano titolari di pensione erogata dall’Inps.

Bisogna distinguere fra:

– pensione indiretta, nell’ipotesi in cui il deceduto fosse assicurato e non titolare di pensione (come nel caso prospettato dalla lettrice); è da sottolineare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile;

– pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità.

Assegno di reversibilità: i requisiti del defunto

I superstiti hanno diritto alla pensione se il lavoratore deceduto ha maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (cioè 780 contributi settimanali in tutta la vita assicurativa). Oppure se questi è in possesso dei requisiti per aver diritto all’assegno ordinario di invalidità (cioè 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso).

Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta, a patto che siano perfezionati tali requisiti, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell’assegno.

Si prescinde dal requisito nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio che non abbiano dato luogo, però, alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni.

Per i superstiti da assicurato nel regime contributivo in mancanza dei requisiti appena descritti è prevista l’erogazione dell’indennità una tantum, purché si trovino nelle condizioni economiche previste dall’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 per l’attribuzione dell’assegno sociale.

In caso di decesso intervenuto durante la domanda di pensione di inabilità, è possibile calcolare la pensione ai superstiti, considerando il beneficio dell’incremento dell’anzianità prevista per i titolari di pensione di inabilità.

Come ottenere l’assegno

A spiegare come ottenere l’assegno di reversibilità è il sito Inps, che spiega che per arrivare a ciò è’ necessaria la domanda di pensione.

La domanda, può essere presentata presso gli Uffici centrali o periferici dell’INPS, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • certificato di morte (autocertificazione)
  • certificato di matrimonio (autocertificazione)
  • stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione)
  • dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento

Inoltre, bisogna anche ricordare che

  • nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge legalmente separato con addebito, copia della sentenza di separazione legale;
  • nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio. Nel caso esista anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’importo di pensione;
  • nel caso di figli studenti, certificato di frequenza scolastica o universitaria;
  • nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili, dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico”;

Le quote di pensione spettanti ai superstiti

Coniuge e figli Percentuale
coniuge senza figli 60%
coniuge con un figlio 80%
coniuge con due o più figli 100%

 

Figli senza coniuge (*) Percentuale
un
figlio
70%
due figli 80%
tre o più figli 100%

 

(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli

 

Genitori Percentuale
un genitore 15%
entrambi i genitori 30%

 

Fratelli celibi e sorelle nubili Percentuale
un fratello/sorelladue fratelli/sorelletre fratelli/sorelle

(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%)

15%30%45%
Fabrizio De Angelis

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