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Pensione di reversibilità, l’assegno spetta anche a nipoti, genitori e fratelli: ecco quando

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Sulla pensione di reversibilità bisogna evidenziare degli aspetti centrali che riguardano i beneficiari dell’assegno. Infatti, oltre al coniuge superstite e i figli, ci sono altri soggetti che potrebbero divenire beneficiari.

Assegno di reversibilità: cos’è

La pensione di reversibilità è un diritto che spetta ai superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti, che abbiano versato della contribuzione o siano titolari di pensione erogata dall’Inps.

La pensione ai superstiti, è bene chiarire, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato. Quindi, se il decesso è avvenuto nel mese di maggio, la pensione ai superstiti scatterà a partire dal 1° giugno.

E’ importante distinguere in via preliminare fra:

– pensione indiretta, cioè quando il deceduto possedeva un’assicurazione e non titolare di pensione. E’ da sottolineare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile;

– pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità.

 

Nipoti, genitori e fratelli: ecco quando spetta l’assegno di reversibilità

Oltre al coniuge superstite, e ai figli, hanno diritto alla pensione di reversibilità i nipoti minori, equiparati ai figli, conviventi – purché non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare un’autosufficienza economica – a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.

Inoltre, bisogna ricordare anche che in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori che abbiano superato i 65 anni di età, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.

Infine, segnaliamo che nel caso dovessero mancare il coniuge, i figli, i nipoti e i genitori, la pensione di reversibilità potrà essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.

Le quote di pensione di reversibilità spettanti ai superstiti

Coniuge e figli Percentuale
coniuge senza figli 60%
coniuge con un figlio 80%
coniuge con due o più figli 100%

 

Figli senza coniuge (*) Percentuale
un
figlio
70%
due figli 80%
tre o più figli 100%

 

(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli

 

Genitori Percentuale
un genitore 15%
entrambi i genitori 30%

 

Fratelli celibi e sorelle nubili Percentuale
un fratello/sorelladue fratelli/sorelletre fratelli/sorelle

(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%)

15% 30%45%

 

Come ottenere l’assegno di reversibilità?

Come riporta il sito Inps, per ottenere l’assegno di reversibilità è necessaria la domanda di pensione.

La domanda, può essere presentata presso gli Uffici centrali o periferici dell’INPS, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • certificato di morte (autocertificazione)
  • certificato di matrimonio (autocertificazione)
  • stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione)
  • dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento

Inoltre, bisogna anche ricordare che

  • nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge legalmente separato con addebito, copia della sentenza di separazione legale;
  • nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio. Nel caso esista anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’i mporto di pensione;
  • nel caso di figli studenti, certificato di frequenza scolastica o universitaria;
  • nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili, dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico”;

 

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