Sulla pensione di reversibilità è necessario evidenziare alcuni aspetti centrali che riguardano i requisiti del defunto e di conseguenza che interessano chi potrà usufruire dell’assegno di reversibilità.
Prima di tutto bisogna sottolineare come la pensione ai superstiti decorra dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato.
La pensione è un diritto per i superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti, che abbiano versato della contribuzione o siano titolari di pensione erogata dall’Inps.
E’ bene distinguere fra:
– pensione indiretta, nell’ipotesi in cui il deceduto fosse assicurato e non titolare di pensione (come nel caso prospettato dalla lettrice); è da sottolineare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile;
– pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità.
I superstiti hanno diritto alla pensione se il lavoratore deceduto ha maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (cioè 780 contributi settimanali in tutta la vita assicurativa). Oppure se questi è in possesso dei requisiti per aver diritto all’assegno ordinario di invalidità (cioè 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso).
Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta, a patto che siano perfezionati tali requisiti, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell’assegno.
Si prescinde dal requisito nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio che non abbiano dato luogo, però, alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni.
Per i superstiti da assicurato nel regime contributivo in mancanza dei requisiti appena descritti è prevista l’erogazione dell’indennità una tantum, purché si trovino nelle condizioni economiche previste dall’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 per l’attribuzione dell’assegno sociale.
In caso di decesso intervenuto durante la domanda di pensione di inabilità, è possibile calcolare la pensione ai superstiti, considerando il beneficio dell’incremento dell’anzianità prevista per i titolari di pensione di inabilità.
Ha diritto all’erogazione della pensione il coniuge superstite, con alcune precisazioni:
Se il deceduto dopo il divorzio si è risposato, il compito di dividere il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al tribunale.
Sarà l’Inps, pertanto, a procedere alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa a ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
Oltre al coniuge superstite, hanno diritto all’erogazione della pensione anche i figli che, alla data del decesso, siano:
Nella nozione di “figli”, è bene precisare, rientrano quelli nati nel matrimonio o meno, adottati, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto.
Ne hanno diritto anche i figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore.
Sono considerati a carico del deceduto i figli:
Oltre al coniuge superstite,e ai figli, hanno diritto alla pensione di reversibilità i nipoti minori, equiparati ai figli, conviventi – purché non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare un’autosufficienza economica – a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.
Inoltre, bisogna ricordare anche che in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori che abbiano superato i 65 anni di età, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
Infine, nel caso non ci siano il coniuge, i figli, i nipoti e i genitori, la pensione di reversibilità può essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
Coniuge e figli | Percentuale |
---|---|
coniuge senza figli | 60% |
coniuge con un figlio | 80% |
coniuge con due o più figli | 100% |
Come riporta il sito Inps, per ottenere l’assegno di reversibilità è’ necessaria la domanda di pensione.
La domanda, può essere presentata presso gli Uffici centrali o periferici dell’INPS, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
Tuttavia, è bene ricordare che in base ai redditi posseduti la pensione viene ridotta. Tale disposizione di trova nella legge 335/1995 che prevede appunto la riduzione della pensione in presenza di altri redditi. Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).
Questo vale anche se il superstite ha un reddito diverso da quello di lavoro(pensione, fabbricati e così via).
Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
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