Riscatto della laurea a titolo gratuito ai fini pensionistici per tutti i laureati. Del tema si è tornato a parlare negli ultimi tempi in particolare in relazione all’ipotesi di riscatto gratuito per i nati tra il 1980 e il 2000. E il coordinamento Nazionale #RiscattaLaurea ha avanzato l’ipotesi di riscattare gli anni all’università a titolo gratuito.
Dai social l’iniziativa è arrivata sul tavolo del ministero dell’Istruzione.
Luigi Napolitano e Rosario Pugliese, responsabili del Coordinamento, hanno illustrato recentemente al Ministero i motivi della loro iniziativa riuscendo a strappare l’impegno a convocare un tavolo tecnico entro la prima settimana di agosto.
In attesa del tavolo al Ministero, il tam tam viaggia in Rete tra decine di selfie di sostegno alla campagna social e hashtag come #piùsiamopiùfacciamorumore #prendiamociinostridiritti #RiscattaLaurea.
“Un’apertura molto significativa”, secondo il Coordinamento Nazionale #RiscattaLaurea che però punta più in alto e avverte: “Ogni ipotesi che escluda la totalità dei laureati ci vedrebbe fermamente contrari e pronti a portare in piazza la protesta”.
“Quella degli anni ’70 – riporta AndKronos – è in assoluto la generazione più vessata dalla crisi economica internazionale, specie considerando che i laureati della suddetta fascia di età, dopo anni di intensi studi e sacrifici, hanno subito tra gli effetti della crisi anche licenziamenti, cassa integrazione, mobilità, disoccupazione e, nei casi migliori, ricollocazione per gli assunti a tempo indeterminato. Non di rado – sottolineano – ne è conseguita la perdita di molti mesi di lavoro, ma anche l’espulsione dai cicli produttivi e, col passare del tempo, l’invecchiamento rispetto alle esigenze del mercato, la perdita di competenze e, in un circolo vizioso, l’impossibilità di ricollocarsi”.
COME FUNZIONA ADESSO (fonte Inps)
Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:
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di iscrizione fuori corso;
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già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).
Si possono invece riscattare:
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i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
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i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
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i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
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i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
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i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale,possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).
Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi.
Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).
Periodi di studio universitario compiuti all’estero
Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.
L’articolo 170, comma 1, del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali.
In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.
Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).
Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009. Allo specifico fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all’articolo 2, legge 11 luglio 2002, n. 148 ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.
Il procedimento di cui al d.p.r. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” (art.1, comma 2). Qualora si debba procedere, la struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l’istanza espressa dell’interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009, corredata dai documenti indicati dall’articolo 3, comma 2, d.p.r. 189/2009.
Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati
Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato dunque dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
La facoltà (circolare 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529).
Nelle ipotesi di riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda.
Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Il montante maturato è trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.