L’articolo 1, comma 283, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’articolo 14.1 al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede, in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Si tratta della cd. Quota 103, cui può accedere anche il personale scolastico.
Ricordiamo, in proposito, che i dipendenti del Comparto scuola hanno dovuto presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio scorso, con decorrenza dal 1° settembre 2023.
Con circolare n. 27 del 10 marzo 2023, l’INPS ha fornito alcune indicazioni.
Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.
Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per il biennio 2023/2024 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita.
L’articolo 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
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