Spett.le Redazione,
sottopongo alla vostra attenzione la recentissima ordinanza riguardo il trattenimento in servizio volontario oltre l’età ordinamentale dei 67anni e fino a 71anni per i dipendenti pubblici collocati a riposo d’ufficio senza stipendio e senza pensione.
Il Tribunale di Benevento – sez. lavoro – con la recentissima pronuncia (del 01.10.2021) su ricorso ex art. 700 c.p.c., dichiara l’illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di trattenimento in servizio e collocamento a riposo, con ripristino del rapporto di lavoro fino al compimento del settantunesimo anno.
Il personale della scuola, che abbia raggiunto l’età del collocamento a riposo d’ufficio ma non l’anzianità contributiva minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia (20anni), ha diritto ad essere trattenuto in servizio sino a 71 anni d’età anche nell’ipotesi in cui non sia in grado di maturare, entro il suddetto anno d’età, tale anzianità contributiva minima.
Dunque, il trattenimento in servizio è possibile anche nell’ipotesi in cui, appunto, entro il 71esimo anno d’età il dipendente non consegua interamente l’anzianità contributiva per il minimo della pensione (20anni).
Conseguendo in tal modo la pensione di vecchiaia contributiva con almeno 5 anni di contributi versati post 1995.
Anche l’ordinanza emanata dal Tribunale di Padova n°5093 del 2017 consentiva a una docente di ruolo il trattenimento in servizio fino a 71 anni di età al fine di raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva (ovvero almeno 5 anni di contributi post 1995 e 71 anni di età per come regolamentato dall’attuale legge Fornero).
Ulteriore conferma di merito deriva dalla sentenza del TAR Lazio n°1946 del 2019.
Anche in questo caso il docente universitario assunto a tempo indeterminato è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età senza che lo stesso abbia conseguito alcun diritto a pensione pubblica secondo l’attuale legge Fornero (20anni di contributi).
Il Giudice amministrativo, ha ordinato la prosecuzione del lavoro fino a 70 anni e 7mesi (oggi 71 anni) per permettere al docente di raggiungere il requisito anagrafico minimo necessario per acquisire (insieme alla contribuzione minima di almeno 5 anni già in possesso) il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva pubblica evitando in tal modo alcuna interruzione tra retribuzione e pensione.
Bisogna far chiarezza e soprattutto far conoscere (anche ai sindacati) queste sentenze affinché vengano tutelati i diritti dei docenti che all’età ordinamentale di 67 anni si troveranno senza aver conseguito alcun diritto a pensione e collocati ingiustamente a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età senza stipendio e senza pensione.
Carlo Andreoli
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