Entro il prossimo lunedì, 28 febbraio, alcuni dipendenti della scuola dovranno presentare domanda di cessazione dal servizio.
Sono interessati, in particolare, i Dirigenti scolastici, che ogni anno presentano l’istanza entro questa data, e il personale che potrà andare in pensione con i requisiti di Opazione donna e Quota 102.
Sono già aperte dal 2 febbraio le funzioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).
La comunicazione è stata fornita con nota 3430 del 31 gennaio 2022.
Le funzioni riguardano le cd. Opzione donna e Quota 102.
La nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 38 anni (c.d. pensione “quota 102”).
La Legge di Bilancio ha inoltre previsto quale data di maturazione del requisito pensionistico “opzione donna” il termine del 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 e fissando al 28 febbraio 2022 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico.
Le istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, entro il 28 febbraio 2022, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito. Le istanze Polis disponibili sono:
Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2022, per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico.
La scadenza del 28 febbraio interessa anche i Dirigenti scolastici, che ogni hanno devono presentare istanza di cessazione dal servizio entro questo termine.
Oltre ai requisiti di cui sopra (Opzione donna e Quota 102), questi sono gli ulteriori requisiti contributivi e anagrafici validi per le cessazioni dal 1° settembre 2022.
Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011
Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)
*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.
Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
Quota 100 – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
Infine, riepiloghiamo i requisiti per la cd. APE sociale. Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
I soggetti che entro il 31 dicembre 2021 si trovino nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2022.
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