Mancano ormai pochi giorni alla scadenza dei termini per presentare domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2023.
La scadenza del 21 ottobre, fissata con nota di trasmissione del D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022, deve essere rispettata da chi intenda presentare domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Inoltre, la medesima scadenza deve essere osservata anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.
Le suddette domande devono essere presentate avvalendosi di tre istanze Polis.
La prima contiene le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
La seconda e la terza contiene, esclusivamente:
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Alla nota è anche allegata una tabella riassuntiva dei requisiti necessari per andare in pensione.
(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)
*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.
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