Sono state emanate oggi, venerdì 01 ottobre, la circolare e il decreto ministeriale per la cessazione del personale della scuola. Viene anticipata la data di scadenza per la presentazione di cessazione dal 01.09.2022 delle domande per il personale docente al 31 ottobre 2021.
Le organizzazioni sindacali non erano d’accordo con questa possibilità, anticipata la scorsa settimana, poichè negli altri anni la data era fissata a dicembre.
Per i dirigenti scolastici invece, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2022.
Il Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 31 ottobre 2021 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
la seconda conterrà, esclusivamente:
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time
(superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
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