il Miur, con la nota 1803 dell’11/02/2020, ha fornito tutte le indicazioni per la cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l’anno accademico 2020/2021.
Per poter andare in pensione, è necessario possedere i requisiti previsti per l’anno 2020 dalla normativa vigente.
In particolare:
Dovrà essere collocato a riposo d’ufficio anche il personale che alla data del 31 ottobre 2020 avrà compiuto il 65° anno di età e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Per il triennio 2019-2021 è possibile conseguire l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (cd. “quota 100”) per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
La misura ha carattere sperimentale e vale per chi matura i requisiti entro il 31.12.2021; il diritto conseguito entro la predetta data potrà essere esercitato anche successivamente.
I requisiti della quota 100 si considerano raggiunti se maturati entro il 31 dicembre dell’anno di decorrenza della pensione.
Ai sensi della Legge di Bilancio 2020, contenente la proroga della cd “Opzione donna”, le
lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 58 anni e maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31/12/2019 possono avvalersi del trattamento pensionistico anticipato.
In sede di prima applicazione, entro il 29 febbraio 2020, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio, l’INPS con messaggio n. 163 del 17 gennaio 2020 ha provveduto alla riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ “APE Sociale” precisando che “possono presentare domanda tutti coloro che nel corso dell’anno 2020 maturano i requisiti e le condizioni previste dalla legge 232/2016 e anche coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda”.
Nel 2020 potranno inoltrare istanza di trattenimento in servizio, entro il 29 febbraio 2020, i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 ottobre 2020, non sono però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima data; per tale personale, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno di età, con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 30 marzo 2020, che dovrà essere inserita nell’apposito campo con la funzione fornita dal CINECA tra il 3 e il 10 aprile 2020.
La mancata accettazione del trattenimento in servizio dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 30 marzo 2020.
Le Istituzioni AFAM possono risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2020 gli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Le Istituzioni che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno procedere come segue:
Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente
all’1.11.2020, data d’inizio dell’a.a. 2020/2021 e dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2020, in considerazione del prescritto preavviso semestrale.
Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età (nei ristretti limiti sopra evidenziati in cui siano ancora ammissibili) e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, dovranno essere presentate all’istituzione di titolarità entro e non oltre il 29 febbraio 2020; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2020.
L’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione è consentita esclusivamente entro la data del 9 marzo 2020.
Entro il 30 marzo 2020 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattenimento in servizio ed al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l’eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati.
L’accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 3 aprile 2020, senza emissione di un atto formale.
Le domande di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere presentate online direttamente all’INPS.
Dal 3 aprile al 10 aprile 2020 attraverso il collegamento al sito riservato Cineca, le istituzioni dovranno effettuare l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dall’1.11.2020.
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