Pensioni: anche per il personale Afam domande entro il 30 marzo
E’ pubblicata nel sito del Miur ma non sulla home page, né nelle notizie in evidenza. Bisogna frugare all’interno, tra gli “Atti Ministeriali” per poter leggere la nota riferita ai lavoratori della cultura nobile dell’arte, della musica e della danza. Il sabato e la domenica istruzione.it è fermo, in standby. Così un curioso viaggiatore della rete, neppure navigando sui siti sindacali (e non) riesce ad avere l’informazioni per l’Afam in tempo utile.
In questa settimana, in prossimità della scadenza del 30 marzo per la presentazione delle istanze online, sono arrivate: decreti, circolari di vari ministeri e 4 circolari Inps che hanno avuto grande diffusione.
Sulla nota n.1888 invece, a più di 24 ore si è scritto ancora poco. Eppure si tratta un testo chiarissimo e per nulla di genere burocratese. Sinteticamente si riassume la recente normativa sui requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, al trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Leggendo un passo della nota – sulle cessazione del personale Afam – e applicandolo alla scuola con modifiche temporali (31 agosto 2012 anziché 31 ottobre 2012), si può facilmente capire, ad esempio, la possibilità di poter fruire della proroga in servizio:”Occorre premettere che per l’a.s. (n.d.r.) 2012/2013, l’istituto (nd.r. del trattenimento in servizio) non può che riferirsi a coloro che hanno compiuto il 65° anno di età tra il 1°settembre e il 31 dicembre 2011 o a coloro che lo compiano tra il 1° gennaio e il 31agosto 2012 (n.d.r), che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, secondo la vecchia normativa; il personale in questione, se non è già in possesso della massima anzianità contributiva, potrà permanere in servizio fino al 67° anno di età, ove, naturalmente, le istituzioni acconsentano al trattenimento.
E’ evidente, infatti, che per coloro che compiono il 65° anno a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che non hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, il nuovo limite di età è 66 anni e coloro che hanno già compiuto il 66° anno di età e sono ancora in servizio sono già stati destinatari del trattenimento in servizio negli anni precedenti; in quest’ultimo caso, si precisa che i predetti provvedimenti non sono toccati in alcun modo dalla nuova disciplina”.