L’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
In considerazione delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato posticipato al 31 dicembre 2020. Non sono invece previste modifiche all’istituto dell’APE sociale con riferimento al quale, pertanto, rimangono immutati requisiti e condizioni di accesso, regime delle decorrenze, nonché modalità e termini di presentazione delle relative domande.
L’anticipo pensionistico spetta tra gli altri anche ai lavoratori dipendenti che al momento della decorrenza dell’indennità, siano in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti attività (cd. gravose). Tra le attività gravose rientrano anche gli insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido.
Dal 1° gennaio 2020 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, come modificato dall’articolo 1, commi 162, lettere b), c), d) e h), 163, 164 e 167 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dalla legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti il 2020 e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono quelli già in uso nel 2019, reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on-line.
I soggetti interessati, come sopra individuati, potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2020, 15 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020.
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
E’ comunque possibile presentare domanda di accesso al beneficio anche dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione.
Per tutte le info: Circolare Inps n. 35 del 12 marzo 2020
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