Categorie: Personale

Pensioni. C’è chi dà i numeri, in Parlamento e fuori

In secondo luogo: mentre il decreto Salva Italia di fine 2011 ha adeguato all’inflazione le pensioni superiori a tre volte il minimo Inps, le altre pensioni “più ricche” – che hanno perso 2 anni di adeguamento – non solo non li recupereranno più, ma con le regole previste dall’art. 12 del Dl di Stabilità varato dal Governo (e che ora è all’esame del Parlamento) mediamente – nei prossimi 3 anni – saranno più leggere di almeno il 5% rispetto all’applicazione delle regole ante-riforma Fornero. Il blocco dell’indicizzazione della legge di stabilità 2013 toglie ai pensionati un valore economico fino a mille euro in tre anni.
• Nel 2014 non ci sarà rivalutazione rispetto all’inflazione per i redditi da pensione superiori a 6 volte rispetto al minimo vigente che è 480,99 €.
• Ci sarà invece rivalutazione piena (100% del tasso dell’inflazione stimato tra 1,5 e il 2% nel triennio 2013-15) per i trattamenti pensionistici fino a 3 volte il minimo. Per gli importi tra 3 e 5 volte il minimo ci sarà una rivalutazione pari al 90%. Per quelle superiori a 5 ma inferiori a 6 volte il minimo la rivalutazione sarà al 50%, sempre riferito all’inflazione. (Cfr. Art.12 c.1).
• La nuova Legge di Stabilità, a parte colpire le pensioni d’oro e i nuovi calcoli di rivalutazione, non prevede alcun intervento di modifica dell’attuale sistema pensionistico. Molte pensioni sono ingiustamente troppo alte rispetto ai contributi pagati e c’è un gigantesco problema di disuguaglianza intergenerazionale dovuto al fatto che le generazioni precedenti beneficiano del sistema di calcolo retributivo (pensione collegata agli stipendi e non ai contributi) e quindi sono più generose di quelle che i lavoratori prenderanno in futuro.
• Sulle pensioni d’oro è inutile fare osservazioni perché i lavoratori della scuola (tranne i DS) sono lontanissimi da quelle somme a cui si riferisce il comma 2 a) dell’art. 12 della Stabilità.
• Invece un problema economico di forte interesse collettivo è il TFR (art. 12 c.3). Sono fortunati coloro che maturano i requisiti per la pensione entro il 31/12/2013 perché per loro si continua ad applicare la precedente normativa sulla rateizzazione e sulla tempistica dell’erogazione della liquidazione. Dal 1° gennaio 2014 è previsto un abbassamento dei tetti della rateizzazione della buonuscita: tre rate se si supera l’importo lordo di euro 100.000; due rate se supera l’importo lordo di euro 50.000. Mentre nel passato questa rateizzazione riguardava soprattutto i Dirigenti, ora gran parte del personale della scuola é compreso nella fascia delle due rate, perché basta avere tra i 30 e 40 anni utili di servizio per superare 50.000 € di TFR.
• Il calcolo dell’importo lordo del TFR si può ricavare in modo approssimativo partendo dal cedolino dello stipendio. Prendendo l’80% dell’imponibile, lo si divide per 12 e si moltiplica per 13. Il risultato deve essere quindi moltiplicato per il numero degli anni utili al pensionamento (nb.: 6 mesi e un giorno sono uguali ad 1anno!).
Per finire, la legge di Stabilità modifica i tempi in cui verrà corrisposta la “liquidazione”: si parla di 12 mesi dopo, in caso di pensione di vecchiaia o cessazione d’ufficio (non più 6 come per le pensioni ante 2013). Ed è un “privilegio” temporale per i dipendenti pubblici. A questi tempi allungati si deve aggiungere il margine di 3 mesi entro i quali l’ente provvede alla sua erogazione.

Giovanni Sicali

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