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Pensioni, c’è chi vuole rimanere fino a 70 anni: altolà Cassazione, serve ok del datore di lavoro

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Negli ambienti di lavoro, dopo i 60, la maggior parte dei dipendenti comincia a fare il conto alla rovescia per andare in pensione: non a caso, l’innalzamento dei requisiti previsto dalla riforma Fornero ha creato diversi mal di pancia, mentre le promesse di introduzione di ‘quota 100’ e ‘quota 41’ da parte del nuovo governo hanno determinato un certo entusiasmo. C’è chi però il lavoro non lo lascerebbe nemmeno a 66 e 7 mesi o a 67 anni, la soglia di accesso che scatterà dal primo gennaio 2019 per via dell’innalzamento dell’aspettativa di vita media in Italia: in questo caso, è possibile chiedere di rimanere in servizio fino a 70 anni.

Ma perchè la richiesta venga assolta, occorre che si attuino due passaggi imprescindibili: una motivazione valida, non ordinaria, e che l’amministrazione sia d’accordo nel concedere la proroga. In caso contrario, l’uscita dal lavoro, attraverso la pensione di vecchiaia, scatta in modo automatico per raggiunti limiti d’età. E questo avviene, indistintamente, sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Il caso

A conferma di ciò, dell’indispensabilità del ‘placet’ del datore di lavoro, si è espressa la Corte di Cassazione: con la sentenza 20089, pubblicata il 30 luglio, la Sezione Lavoro ha infatti respinto il ricorso di un giornalista del ‘Corriere della Sera’, a lungo inviato degli esteri ed esperto africanista, contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 2016 che aveva ritenuto legittima la risoluzione del rapporto di lavoro adottata dal gruppo Rcs per raggiunti limiti di età.

Quanto deciso dalla suprema Corte è in linea, ricorda l’agenzia Ansa, con la sentenza 17589 delle Sezioni Unite del 2015, e la rafforza con una ulteriore precisazione. Ad avviso dei magistrati milanesi, il lavoratore non ha alcun “diritto potestativo a proseguire nel rapporto di lavoro sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma rende possibile tale continuazione solo in caso di consensuale accordo tra le parti”. Pertanto, secondo i giudici “ermellini” non è stato attuato alcun “carattere discriminatorio del recesso” nei confronti del giornalista, impegnato anche nel sindacato.

Nessun diritto soggettivo del lavoratore

Secondo la Cassazione, la legge di riforma pensionistica Monti-Fornero “nell’incentivare il proseguimento sino al settantesimo anno” non individua “un diritto soggettivo in capo al lavoratore indipendentemente dalla volontà comune del datore di lavoro”.

Nel decreto ‘Salva Italia’ del 2011, prosegue la massima di diritto del verdetto dei supremi giudici, “dispone una situazione di semplice ‘favor’ nei confronti del prolungamento del rapporto che, considerando i ‘fermi limiti ordinamentali dei rispettivi settori’, presuppone e richiede la comune volontà delle parti del rapporto sulla prosecuzione dello stesso”.

E nelle considerazioni del datore di lavoro pesa molto, ai fini della concessione della richiesta, il fatto che l’importo stipendiale da assegnare al dipendente alle soglie dei 70 anni è di gran lunga più alto di quello che andrebbe corrisposto ad un collega giovane assunto con il turn over.

Cosa accade nella scuola?

Nella scuola, tale circostanza riguarda raramente i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Più spesso, invece, interessa i dirigenti scolastici, che non di rado chiedono di rimanere in servizio oltre i raggiunti limiti di età previsti. Le richieste, anche in questo caso, sono sempre motivate e circostanziate da esigenze specifiche.

L’amministrazione scolastica che recepisce la domanda di permanenza in servizio, ovvero l’Ufficio scolastico regionale, vaglia le istanze caso per caso. In teoria, mai come in questo momento, con oltre 1.500 sedi scolastiche prive del capo d’istituto, in attesa dell’espletamento del concorso a preside 2018 appena avviato, l’Usr avrebbe tutto l’interesse ad accogliere l’istanza. Tuttavia, a quanto ci risulta, ciò non avviene in modo sistematico. Anzi, la tendenza rimane quella di respingere la domanda, proprio per il timore di andare a creare un danno all’erario.

Rimane piena facoltà del direttore generale dell’Usr, lo ribadiamo, reputare valida la domanda di permanenza in servizio, anche sulla base delle motivazioni indicate dal capo d’istituto pensionando e i riflessi positivi che avrebbe la sua conferma in servizio. Un’ultima notazione: l’eventuale conferma in servizio sarebbe di tipo annuale, quindi va eventualmente presentata all’inizio di ogni estate. E, ovviamente, con il compimento dei 70 anni del pensionando, non potrà essere più prodotta.