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Pensioni, come funziona il riscatto della laurea: domanda, requisiti e pagamenti

Sul sito dell’INPS, sono state pubblicate una serie di Q&A (domande e risposte sul tema) riguardando il riscatto della laurea a fini pensionistici.

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati maiiscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

 

COME FUNZIONA

 

I periodi che NON danno possibilità di riscatto sono quelli di iscrizione fuori corso; già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa; ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si possono invece riscattare i diplomi universitari i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni; i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni; i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

– diploma accademico di primo livello;

– diploma accademico di secondo livello;

– diploma di specializzazione;

– diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).

Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi. Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

– Studio universitario all’estero

Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002 n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 – in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge – disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.

L’articolo 170, comma 1, del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali.

In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.

Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).

Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009. Allo specifico fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all’articolo 2, legge 11 luglio 2002, n. 148 ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.

Il procedimento di cui al d.p.r. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei Paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” (art.1, comma 2). Qualora si debba procedere, la struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l’istanza espressa dell’interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009, corredata dai documenti indicati dall’articolo 3, comma 2, d.p.r. 189/2009.

Riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati

Può essere esercitato dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero. “La facoltà (circolare 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529)” si legge sul portale Inps.

Nelle ipotesi di riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Il contributo è versato all’Inps in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.

 

I REQUISITI

 

Per riscattare la laurea bisogna: aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati; i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

COME FARE LA DOMANDA

 

Il cittadino laureato deve presentare domanda di riscatto online all’Inps attraverso il servizio dedicato. Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’Inps con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione.

È possibile stampare i bollettini MAV online attraverso il servizio dedicato o in alternativa richiederli al Contact center al numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) oppure al numero 06 164164 da cellulare. In questo caso, gli operatori provvederanno all’invio della copia del bollettino all’indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.

 

PAGAMENTO A RATE

 

È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l’opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’Inps invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’Istituto di previdenza, “si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili” ricorda l’istituto.

Dalla data di attivazione del servizio non si dovranno più utilizzare i bollettini con un termine di pagamento successivo all’attivazione stessa. L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.

Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando l’accredito del periodo assicurativo corrispondente all’importo pagato.

Eventuali variazioni di indirizzo o di dati anagrafici dovranno essere prontamente comunicati all’Istituto.

 

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Andrea Carlino

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