Un lavoratore della scuola che prima abbia svolto attività da dipendente presso un’azienda privata dovrà unire in un’unica gestione previdenziale i contributi versati.
Per farlo, dovrà ricorrere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, quell’istituto che permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. In pratica, i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, che sono in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali, hanno la possibilità di unificarli per ottenere un’unica pensione.
La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi con legge regionale o statale collocati presso un altro ente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.
In particolare, la legge 482/1988 consente, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l’applicazione dell’articolo 6, legge 29/1979 al personale di enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni, enti locali e amministrazioni statali.
Per la ricongiunzione gratuita è richiesto che il periodo contributivo da ricongiungere sia stato maturato presso un ente soppresso con legge statale o regionale e che il lavoratore sia stato collocato d’ufficio presso un altro ente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici dopo la soppressione dell’ente di appartenenza.
La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta. Questo tipo di ricongiunzione permette di riunire in maniera onerosa tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento pensionistico. I contributi possono essere riferibili all’Assicurazione generale obbligatoria, ad altre forme alternative o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS.
Nel caso della ricongiunzione onerosa, per il personale iscritto alla Cassa stato, di ruolo e non, è sufficiente la semplice qualità di iscritto. Per il personale non di ruolo iscritto alle restanti casse della gestione pubblica è richiesto almeno un anno di iscrizione, anche non continuativo.
La domanda di ricongiunzione può anche essere presentata dall’“assicurato”, ovvero chi può vantare contribuzione accreditata presso la Gestione Dipendenti Pubblici che non abbia già dato titolo a un trattamento di quiescenza, anche se non è più in servizio.
La ricongiunzione dei contributi previdenziali continua ad essere decisamente onerosa. Il costo però non è fisso, in quanto dipende da molti fattori, tra cui l’età anagrafica di chi la richiede, l’anzianità contributiva maturata, la collocazione temporale dei periodi ricongiunti e la valutazione dei periodi ricongiunti ai fini pensionistici.
La ricongiunzione gratuita può essere effettuata anche d’ufficio.
La domanda di ricongiunzione presentata dall’iscritto ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto.
I dipendenti in servizio possono presentare richiesta di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi una sola volta. Possono presentare una seconda domanda solo nel caso in cui possano far valere una contribuzione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque per effettiva attività lavorativa.
In mancanza di questi requisiti, il dipendente potrà presentare una seconda domanda di ricongiunzione solo al momento del collocamento a riposo e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.
La domanda di ricongiunzione onerosa può essere presentata anche da coloro che sono stati autorizzati al versamento volontario dei contributi, a condizione che risultino in costanza di effettivo versamento del contributo volontario alla data della domanda.
La domanda di ricongiunzione onerosa può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, purché non si sia maturato il diritto a pensione.
La domanda per la ricongiunzione dei contributi va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
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