Il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017 ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità”.
Questo significa che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.
Con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018 l’Inps ha illustrato cosa cambierà dal 2019.
Pensione di vecchiaia
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è il seguente:
Anno | Età pensionabile |
Dal 1° gennaio 2019
Al 31 dicembre 2020 |
67 anni |
Dal 1° gennaio 2021 | 67 anni* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pensione anticipata
Il requisito contributivo per la pensione anticipata è il seguente:
Anno | Uomini | Donne |
Dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2020 |
43 anni e tre mesi
(2249 settimane) |
42 anni e tre mesi
(2197 settimane) |
Dal 1° gennaio 2021 | 43 anni e tre mesi*
(2249 settimane) |
42 anni e tre mesi*
(2197 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pensione anticipata per i lavoratori “precoci”
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è il seguente:
Anno | Requisito contributivo |
Dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2020 |
41 anni e cinque mesi
(2154 settimane) |
Dal 1° gennaio 2021 | 41 anni e cinque mesi*
(2154 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote
Per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.