Il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017 ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità”.
Questo significa che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.
Con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018 l’Inps ha illustrato cosa cambierà dal 2019.
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è il seguente:
Anno | Età pensionabile |
Dal 1° gennaio 2019
Al 31 dicembre 2020 |
67 anni |
Dal 1° gennaio 2021 | 67 anni* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il requisito contributivo per la pensione anticipata è il seguente:
Anno | Uomini | Donne |
Dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2020 |
43 anni e tre mesi
(2249 settimane) |
42 anni e tre mesi
(2197 settimane) |
Dal 1° gennaio 2021 | 43 anni e tre mesi*
(2249 settimane) |
42 anni e tre mesi*
(2197 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è il seguente:
Anno | Requisito contributivo |
Dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2020 |
41 anni e cinque mesi
(2154 settimane) |
Dal 1° gennaio 2021 | 41 anni e cinque mesi*
(2154 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
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