La recente Legge di Stabilità 2016 ha apportato alcune modifiche di natura previdenziale, una riguardante il regime sperimentale donna, l’altra le penalizzazioni previste per le pensioni anticipate.
Con la circolare n. 45 del 29 febbraio 2016 l’Inps fornisce chiarimenti su questi due aspetti.
Opzione donna
L’art 1, comma 281, della suddetta legge 208/2015, dispone che “al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”.
L’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma, prevedeva che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Questa facoltà di opzione è stata estesa, dalla Legge di Stabilità 2016, anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.
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Penalizzazioni pensioni anticipate
L’articolo 1, comma 299, della legge in esame inserisce, dopo il comma 113 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il seguente: “113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016”.
L’articolo 1, comma 113 della citata legge n. 190/2014 prevedeva che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata per i soggetti che accedevano a pensione con età inferiore ai 62 anni, non si applicavano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Il comma 299 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità ha invece esteso l’applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi le sopra indicate penalizzazioni, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Quindi, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.
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