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Pensioni: domande entro il 22 gennaio 2016, per i Dirigenti entro il 28 febbraio

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Il Miur ha pubblicato il D.M. 939 del 18 dicembre 2015 e la relativa C.M. 40816 del 21 dicembre concernenti le cessazioni dal servizio del personale scolastico.

Entro il 22 gennaio potrà presentare domanda il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiungimento del limite massimo di servizio. La stessa scadenza vale anche per le istanze di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2016 e per coloro che hanno già presentato le domande di cui sopra che vogliano revocarle.

 

 

Anche quest’anno, entro il 22 gennaio si possono presentare anche le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

Diversa è, invece, la scadenza per i Dirigenti scolastici, che dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio.

Resta confermata la modalità telematica di trasmissione delle istanze, tramite POLIS, per il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, compresi gli insegnanti di religione. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea, così come il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Sempre in forma cartacea vanno presentate le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo.

 

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Chi potrà andare in pensione?

Ecco i requisiti necessari che dovranno essere posseduti per accedere al trattamento di quiescenza:

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 (ante Legge Fornero)

Tutti coloro che hanno maturato i requisiti seguenti entro il 31 dicembre 2011 sono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva.

Quindi, il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2016 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.

In pratica, questi sono i requisiti necessari:

Vecchiaia

  • 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
  • 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne

Anzianità

  • 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva

Quota

  • 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
  • 61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96

Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

 

Requisiti Legge Fornero

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.

È confermata anche per il 2016 la sospensione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età.

 

Opzione donna

L’INPS ha precisato che le lavoratrici che abbiamo maturato i requisiti di 57 anni e 3 mesi + 35 anni di contributi entro il 31/12/2014, e non siano ancora cessate, potranno esercitare tale opzione anche successivamente a tale data.

Per quanto riguarda l’eventuale proroga dell’Opzione donna, dopo l’approvazione della Legge di Stabilità il 2016 verranno fomite indicazioni sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande.

 

Salvaguardia

L’ INPS ha predisposto l’invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria dei cosiddetti salvaguardati (quarta e sesta salvaguardia), a seguito dello sblocco di ulteriori risorse finanziarie.

Con l’approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fomite indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.

 

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