Tra le novità previdenziali già illustrate contenute nella legge di stabilità 2016 c’è anche la previsione di un’ulteriore salvaguardia per i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della legge Fornero.
Con la Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato le modalità di presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati.
Tali lavoratori devono presentare le richieste di accesso al beneficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2016) della stessa legge e, dunque, entro il 1° marzo 2016.
L’istanza (vedi modulo) deve essere presentata, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla propria residenza tramite PEC o all’indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R.
L’istanza dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità. Dovrà anche essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo (vedi Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera d).
Inoltre, nelle domande i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’Inps.