Pensioni e previdenza: le novità della Legge di Bilancio 2017

La legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”) contiene molte modifiche riguardanti gli aspetti pensionistici e previdenziali.

A tale proposito, l’Inps ha pubblicato alcune schede informative semplificate che riassumono le principali novità, che riguardano:

Riportiamo di seguito alcune informazioni che possono interessare il personale della scuola.

 

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Abolizione delle penalizzazioni

Sono abolite definitivamente le penalizzazioni previste dalla c.d. ‘legge Fornero’ ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni. La misura interessa coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017. Per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da provvedimenti specifici.

APE Sociale

Si tratta di un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.

Si rivolge anche ai dipendenti pubblici che si trovino in una delle seguenti condizioni:

A. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione

B. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave

C. sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%

D. lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso nell’ambito di alcune professioni, tra cui anche gli insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido.

Per ottenere l’indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:  

  • almeno 63 anni di età
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni  
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi·
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma.

APE Volontario

È un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Può essere richiesto anche dai lavoratori dipendenti pubblici.

Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:  

  • almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
  • importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria  non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

NON è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Beneficio per lavoratori precoci

È la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata.

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti, con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che siano nelle seguenti condizioni:

  • lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante
  • lavoratori dipendenti che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità
  • lavoratori dipendenti che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%
  • lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti o che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa una delle seguenti attività: H. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido

I lavoratori interessati dal mese di maggio 2017 potranno ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione.

Cumulo dei periodi assicurativi

È la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione . Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

Regime sperimentale donna (c.d. opzione donna)

È un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. È un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

Si rivolge alle lavoratrici in possesso di:

  • anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità
  • anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l’opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015:

  • un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni
  • un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti. Dal 1.1.2013, con gli adeguamenti alla speranza di vita, il requisito di accesso è divenuto di 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti. La facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1.1.2013.

La lavoratrice deve accettare che la pensione venga liquidata interamente con il calcolo contributivo. Al momento della decorrenza del trattamento, inoltre, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.

Lara La Gatta

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