Il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014 reca disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, prevedendo, in particolare, che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.
Come chiarito recentemente dall’Inps con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015, oltre all’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013, in attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici saranno ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote” sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
Questo significa che per ottenere la pensione di vecchiaia, le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima dovranno possedere i seguenti requisiti anagrafici:
Anno |
Età pensionabile |
Anno 2016 |
65 anni e 7 mesi |
Anno 2017 |
65 anni e 7 mesi |
Anno 2018 |
66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 |
66 anni e 7 mesi – Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 |
Invece, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima i requisiti anagrafici sono questi:
Anno |
Età pensionabile |
Anno 2016 |
66 anni e 7 mesi |
Anno 2017 |
66 anni e 7 mesi |
Anno 2018 |
66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 |
66 anni e 7 mesi – Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011 (per la pensione di vecchiaia con una anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni) che, dal 1° gennaio 2016, è di 70 anni e 7 mesi. Per quanto riguarda invece la pensione anticipata il requisito contributivo è:
Anno |
Uomini |
Donne |
Dal 2016 al 2018 |
42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) |
Dal 2019 al 2020 |
42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l’accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi.
Infine, la circolare Inps affronta anche la questione della pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.