Personale

Pensioni, in attesa di quota 100, così si otterrà l’assegno previdenziale nel 2019

Le regole su quota 100 saranno definite da un provvedimento ad hoc. Si tratta, entrando nello specifico, di disegni di legge collegati a quello di Bilancio che dovranno rispettare i tetti di spesa fissati dalla manovra.

Tempi più lunghi per l’attuazione di questa soluzione, così come ne parliamo ampiamente in diversi approfondimenti.

Con le attuali regole per la pensione di vecchiaia sono richiesti 66 anni e 7 mesi di età (più 20 anni di anzianità contributiva) che dal prossimo anno aumenteranno a 67 anni a causa dell’adeguamento con l’aumento delle aspettative di vita rilevato dall’Istat

Per la pensione anticipata, invece, non viene indicata alcuna età anagrafica poiché è sufficiente aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) o 41 anni e 10 mesi (per le donne). Anche il requisito contributivo della pensione anticipata subirà una variazione dal 1° gennaio 2019 quando per smettere di lavorare bisognerà aver maturato 43 anni e 3 mesi (uomini) o 42 anni e 3 mesi (donne).

La circolare dell’Inps con requisiti per la pensione

Il 4 aprile 2018 l’Inps ha pubblicato la circolare n.62 che fissa l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

PENSIONE DI VECCHIAIA

PENSIONE ANTICIPATA

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

PENSIONE DI ANZIANITA’ CON IL SISTEMA “QUOTE”

Per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps

Si può andare in pensione anche con meno anni di lavoro

Ad oggi si può andare in pensione anche con meno anni di lavoro: per la pensione di vecchiaia sono sufficienti 20 anni di contributi versati, ma a fronte di un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019).

Ape Sociale

L’Ape Sociale permette a disoccupati, invalidi civili al 74% e persone che assistono parenti di primo grado, se disabili gravi, di smettere di lavorare dopo 30 anni (ma con almeno 63 anni compiuti). Per i lavori gravosi, invece, sono richiesti 36 anni di contributi.

Ape Volontario

Con l’Ape Volontario, invece, si finisce di lavorare con 20 anni di contributi, purché si sia a meno di 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Con l’Ape Volontario però non si va subito in pensione: nei 3 anni e 7 mesi che precedono la pensione, infatti, il lavoratore percepirà un prestito erogato da un istituto di credito che poi verrà ripagato con decurtazione sulla successiva pensione.

Nessun aumento dell’età pensionabile per alcune categorie

L’aumento dell’età pensionabile, però, non sarà per tutti. Ci sono delle categorie di lavoratori, infatti, che potranno accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 66 anni e 7 mesi, purché però abbiano maturato un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (e non 20).

Si tratta dei lavoratori che per almeno metà della abbiano svolto un’attività considerata usurante; dei lavoratori che per almeno metà della carriera lavorativa o in almeno 7 anni degli ultimi 10 abbiano svolto dei turni notturni (di almeno 6 ore, per almeno 78 giorni l’anno); e dei lavoratori che per almeno metà della carriera lavorativa o in almeno 7 anni degli ultimi 10 abbiano svolto un lavoro tra cui troviamo gli insegnanti della scuola dell’infanzia, cioè coloro che lavorano nel sistema integrato 0-6.

La categorie dei lavoratori inserite tra quelle “usuranti”, dunque, sono:
  • operai dell’industria estrattiva,
  • operai dell’edilizia e della manutenzione degli edifici,
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
  • conciatori di pelli e pellicce,
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,
  • conduttori di mezzi pesanti e camion,
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni,
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza,
  • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido,
  • facchini e addetti allo spostamento merci,
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti,
  • operai agricoli,
  • marittimi, pescatori
  • operai siderurgici di seconda fusione.

 

Andrea Carlino

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