Le ultime indiscrezioni giornalistiche sulle pensioni e su quota 100 hanno creato un po’ di scompiglio nel mondo della scuola.
Entro il 12 dicembre, è confermato, così come segnalato dallo Snals, non è prevista, né poteva essere prevista, la domanda di pensionamento “Quota 100” strettamente collegata alla futura legge di bilancio che dovrà essere approvata.
La data dell’eventuale pensionamento, per il personale scolastico, sarà determinato dalla data in cui l’INPS attesterà ufficialmente il diritto al pensionamento.
Se la comunicazione dovesse arrivare entro il 31 agosto 2019 si potrà andare in pensione a partire dall’1 settembre 2019; se dovesse arrivare dal 1° settembre 2019 in poi, si andrà in pensione dall’1 settembre 2020.
Sulla possibilità per i docenti, nel caso di pensionamento un anno dopo, di essere spostati su servizio amministrativo per consentire alla scuola la sostituzione in classe e la continuità didattica, ciò non è stato confermato né dai sindacati né dal Miur.
Al momento si tratta solo di un’ipotesi giornalistica priva di riscontri.
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Pensioni scuola, chi può richiedere il trattenimento in servizio
Le domande per i pensionamenti nel mondo della scuola, tramite procedura online, possono essere inoltrate entro il 12 dicembre.
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Il trattenimento in servizio, riservato solo ai dipendenti pubblici, consente agli stessi di rimanere sul posto di lavoro anche dopo il compimento dell’età pensionabile.
Il trattenimento in servizio può essere richiesto dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019 non abbia maturato a quella data l’anzianità pensionistica di 20 anni.
Infatti, se al compimento dell’età necessaria per accedere alla pensione il lavoratore non ha raggiunto il requisito contributivo minimo, lo stesso può chiedere il trattenimento in servizio a condizione che raggiunga il requisito contributivo richiesto entro l’età massima di 70 anni.
L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2019.
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
67 anni entro il 31 dicembre 2019.
Pensione anticipata
Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)
Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva.
Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2019 a condizione che il requisito di contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e quello anagrafico entro il 31 luglio 2016. L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
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