Finalmente è arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regola le pensioni: all’articolo 14, comma 7, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Ma l’attenzione non è solo per quota 100. Infatti, si riapre la finestra di opzione donna, la misura di pensionamento anticipato riservato alle lavoratrici prorogata anche per il 2019.
Pertanto, le dipendenti del comparto scuola che vorranno optare per il pensionamento anticipato con “Opzione donna”, al fine di garantirsi l’uscita entro il 1° settembre, ovvero prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, quest’anno dovranno presentare la loro domanda entro il 28 febbraio.
Tuttavia, è bene sottolineare che le lavoratrici che intendono usufruire di questa misura, dovranno però accettare un assegno che sarà calcolato sulla base del sistema esclusivamente contributivo.
Per poter beneficiare di opzione donna, bisognerà essere in possesso di alcuni requisiti, che variano a seconda se si tratta di dipendenti pubblici o lavoratrici autonome.
Per le prime l’età anagrafica dovrà essere pari a 58 anni di età e 59 per le seconde, mentre il requisito contributivo sarà uguale per entrambe ed è fissato a 35 anni. Una volta che si saranno maturate le condizioni, l’attesa per la liquidazione dell’assegno pensionistico sarà rispettivamente 12 e 18 mesi.
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