C’è un po’ di confusione in questi giorni per quanto riguarda l’accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici donne, per via soprattutto di alcuni dubbi riguardanti il termine del 31 dicembre 2015 da prendere a riferimento per esercitare la cosiddetta Opzione Donna.
Alcune note trasmesse recentemente dall’Inps, anziché fare chiarezza, hanno alimentato ulteriori dubbi.
Proviamo a fare il punto, andando con ordine.
Cos’è l’Opzione donna?
L’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna) ha previsto che le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c.d. regime sperimentale donna). L’art 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.
Con alcune circolari, successive alle norme di cui sopra, l’Inps ha chiarito che l’esercizio di tale facoltà è subordinato alla “condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015″. Nei confronti delle predette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze e dell’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita, di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Un primo chiarimento Inps
Con il recente messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 l’Inps ha fornito chiarimenti in merito, ricordando che le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico.
Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Per le lavoratrici della scuola che vogliano andare in pensione dal 1° settembre 2014, secondo le regole dell’Opzione donna, l’ultima data utile per maturare i requisiti di età anagrafica (57 anni + 3 mesi) e di contribuzione (35 anni) è il 31 dicembre 2014. La decorrenza della pensione (cd. finestra mobile) è il 1° settembre 2015, quindi prima del 31 dicembre 2015 previsto dalla normativa.
Un’altra precisazione Inps
Con successivo messaggio n. 9304 del 2 dicembre 2014, l’Inps ha comunicato che “A seguito dell’emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l’Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale”.
In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni del Dicastero, queste sono le istruzioni date alle proprie sedi.
Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza. Anche con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Con riferimento a questo messaggio, l’Inps oggi, 3 dicembre 2014, ha comunicato quanto segue:
“Si ricorda che il termine per presentare la domanda di pensione di anzianità per le lavoratrici che vogliono usufruire dell’ “opzione donna”, vale a dire la possibilità di andare in pensione anticipatamente optando per il sistema contributivo, è quello previsto dalle consuete disposizioni vigenti nelle singole gestioni.
Ad integrazione di quanto sopra, si fa presente che è stato sottoposto un parere al Ministero del lavoro per definire se la data del 31 dicembre 2015 debba essere intesa come termine per maturare i requisiti o per la decorrenza della pensione (a causa dell’applicazione della c.d. “finestra mobile”).
In attesa dei chiarimenti richiesti, le domande di pensione di anzianità delle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2015, con conseguente finestra di accesso in data successiva, restano in stand by.
Le lavoratrici che abbiano già superato i requisiti anagrafici e contributivi minimi previsti, possono comunque optare sempre entro il termine del 31 dicembre 2015”.
In pratica, l’Inps ha chiesto se il 31 dicembre 2015 sia il termine ultimo per la maturazione dei requisiti da parte delle lavoratrici interessate o se rappresenti invece il termine di riferimento per la decorrenza della pensione.
Non ci resta che attendere i chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, che ci auguriamo non tardino ad arrivare.
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