Il 2 marzo era stato fissato il termine per la presentazione delle domande di cessazione da parte di coloro che fossero rientrati nella c.d. Sesta salvaguardia, di cui alla Legge 10 ottobre 2014, n. 147.
Interessati sono i lavoratori che hanno ricevuto comunicazione dall’Inps di essere rientrati tra i beneficiari per andare in pensione con i requisiti previgenti la riforma Fornero, se nel 2011 erano in congedo o permesso per l’assistenza di un parente o affine disabile grave.
L’Inps ha però comunicato al Miur che le complesse operazioni di verifica dei requisiti e di monitoraggio propedeutiche all’individuazione dei beneficiari della salvaguardia e le successive comunicazioni agli interessati – attività che la legge pone in capo all’INPS – determineranno una dilazione dei tempi procedurali inizialmente previsti.
Per tali motivi tecnici, con nota prot. n. 6748 del 27 febbraio 2015 il Miur ha fatto sapere che sarà possibile produrre e accettare le domande di cessazione presentate anche oltre il termine del 2 marzo. Non viene indicata una data ultima entro la quale effettuare l’invio, per cui consigliamo comunque di non discostarsi molto da quella precedentemente indicata.
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