Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge su quota 100.
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L’Inps ha comunicato le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.
Modalità di presentazione delle domande
Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:
- per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
- per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
- per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.
Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.
La modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.
La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.
In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
Differimento pagamento del TFR o TFS
L’articolo 23 del DL 4/2019 stabilisce che ai dipendenti pubblici che ricorrono a Quota 100 il pagamento dell’indennità di fine servizio è “corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa” secondo quanto stabilito dall’articolo 24 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, tenuto conto degli adeguamenti di cui alla speranza di vita.
Tutti i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico possono presentare richiesta di finanziamento di una somma fino ad un massimo di 30mila euro, ovvero dell’importo spettante, nel caso in cui il TFS sia di importo inferiore.
La richiesta di finanziamento potrà essere presentata alle banche o intermediari finanziari che aderiranno all’Accordo Quadro che dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.
Il finanziamento e le formalità ad esso connesse, sono esenti da:
– Imposta di registro
– Imposta di bollo
– Ogni altra imposta indiretta nonché ogni altro tributo o diritto
Il finanziamento sarà soggetto ad un tasso di interesse.
Ai fini del rimborso del finanziamento comprensivo degli interessi, l’INPS trattiene il relativo importo dall’indennità di fine servizio (TFS) fino a concorrenza dello stesso.
Così come segnala la Cisl Scuola, modalità di attuazione, criteri, condizioni e adempimenti per l’accesso al Prestito sono disciplinati con DPCM da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti INPS, Garante della privacy e Garante Concorrenza e mercato.
Prevista un’agevolazione fiscale con riduzione sull’IRPEF applicabile sull’indennità di fine servizio (TFS) per le cessazioni dal rapporto di lavoro successive al 31 dicembre 2018.
Questa agevolazione dovrebbe ridurre/annullare il costo degli
interessi in capo al lavoratore entro un determinato ammontare di imponibile del TFS.