Il decreto legge 126/2019 come modificato in sede di conversione in L.159/2019 all’art.1 comma 18 quater dispone che, in via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, che risultano vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, e che non è stato possibile destinare alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/2020, ossia i posti resisi vacanti in seguito ai pensionamenti relativi alla c.d. “quota 100”, quindi circa 9000 posti, verranno riservati alle immissioni in ruolo.
La disposizione precisa, in particolare, che detti posti, in via straordinaria, verranno tutti destinati all’immissione in ruolo dei docenti inseriti a pieno titolo e collocati in posizione utile nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato.
Considerato quindi che la norma non specifica di quali graduatorie si tratti, presumiamo quindi che faccia generico riferimento sia alle graduatorie ad esaurimento che alle graduatorie di merito del concorso.
Il legislatore ha inoltre precisato che le nomine in ruolo conferite su detta tipologia di posti, avranno decorrenza giuridica dal 1°settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’anno scolastico 2020/2021, quindi a far data dal 1° settembre 2020.
Altra particolarità dettata dalla ”specialità” della disposizione in esame, è rappresentata dal fatto che i docenti che verranno immessi in ruolo su detti posti avranno la possibilità di scegliere la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021.
A fronte di una evidente deroga al regime ordinario delle assunzioni e della mobilità, che prevede una ripartizione percentuale tra i posti disponibili da destinare alla mobilità ed alle immissioni in ruolo, e che comunque prevede, nell’ordine delle operazioni, la priorità per la mobilità rispetto alle nuove assunzioni, siamo di fronte ad un vero proprio meccanismo straordinario di assunzioni.
Tuttavia, ci siamo chiesti entro quali limiti detta disposizione sia compatibile con il principio generale previsto dal D.Lvo 165/2001.
L’art.30 comma 2 del Testo Unico sul pubblico impiego prevede infatti che “In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”.
Detto principio, richiamato più volte sia dalla giurisprudenza amministrativa che del lavoro, accorda infatti preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime.
E’ evidente, quindi, la forte deroga a questo principio introdotta in sede di conversione del DL 126/2019 e solo se si possa qualificare quest’ultima come norma di rango speciale la stessa potrebbe ritenersi compatibile con il sistema generale di cui al citato art.30 del D.lvo 165/2001.