Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge (DL 4/2019) su quota 100 e sul reddito di cittadinanza.
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Un aspetto da considerare riguarda i debiti contributivi. Il riscatto sperimentale (richiedibile solo per tre anni, fino al 2021), si applica solo per periodi scoperti da contributi, non sottoposti ad alcun obbligo di contribuzione.
Così come segnala la Fondazione Consulenti del Lavoro, i requisiti consistono nel non avere contribuzione obbligatoria prima del 1996 e nell’avere periodi senza contributi compresi nel periodo fra l’inizio della contribuzione e il momento della richiesta.
Il periodo massimo richiedibile è di 5 anni; il costo è calcolato con il metodo percentuale, applicando l’aliquota IVS vigente (fra il 33% e il 34%) sull’ultimo imponibile previdenziale da lavoro maturato nelle 52 settimane antecedenti alla richiesta.
L’onere può essere rateizzato in 5 anni senza interessi, con rate minime mensili da 30 euro.
La norma specifica che costituisce un onere detraibile al 50%, spalmabile su 5 anni di imposta (da quello di pagamento dell’onere al quadriennio successivo).
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