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Pensioni quota 100, tutto quello che c’è da sapere sull’Ape Sociale

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge (DL 4/2019) su quota 100 e sul reddito di cittadinanza.

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Ape Sociale

Dopo le info su Opzione Donna, ecco quelle su Ape Sociale, così come segnalate dall’Inps con messaggio del 29 gennaio.

L’articolo 18 del DL 4/2019 estende la validità delle disposizioni in tema di APE sociale (requisiti anagrafici, contributivi e condizioni) previste dalla legge 232/2016 fino al 31 dicembre 2019.

Dal 29 gennaio, data di entrata in vigore del provvedimento, è possibile presentare domanda all’INPS per il riconoscimento del diritto a fruire dell’anticipo pensionistico per coloro che maturano nel corso del 2019 le condizioni previste, nonché per coloro in quali, pur essendo in possesso dei requisiti già negli anni precedenti, non hanno ritenuto finora di avvalersene.

Come fare per il personale della scuola

Così come segnala la Cisl Scuola, in un approfondimento, per poter cessare dal servizio è necessario rivolgere apposita istanza al Miur, che tuttavia potrà essere presentata solo dopo aver ricevuto dall’Inps la comunicazione di avvenuto riconoscimento del diritto di accesso all’Ape Sociale.

Sulle modalità e la tempistica delle domande di cessazione dal servizio, il Miur darà presto indicazioni con l’attesa circolare di prossima emanazione, con la quale si riapriranno i termini per la presentazione delle domande di cessazione, alla luce delle novità introdotte dal decreto.

I requisiti per il riconoscimento del diritto a fruire dell’indennità erogata in sostituzione del trattamento di pensione.

Oltre ad avere compiuto i 63 anni di età, occorre trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • Personale che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva
  • Personale con riduzione della capacità lavorativa uguale al 74 per cento e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni
  • Lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno 6 negli ultimi sette e posseggono un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. Vi è compreso il personale docente nella scuola dell’infanzia.

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