Personale

Pensioni, quota 100: un aiuto per i docenti anziani nelle classi pollaio?

La quota 100 delle pensioni, prevista dal contratto di Governo, sarebbe molto utile per i docenti anziani che ancora lavorano e che sono costretti nelle classi pollaio. Infatti, la nostra testata riporta contributi e sfoghi di lettori che lamentano lo stress e la fatica accumulata a scuola, quando insegnano in aule con 25/28 alunni. Si lamentano gli ordini tradizionalmente più faticosi come l’infanzia e la primaria, ma non bisogna assolutamente sottovalutare la fatica della scuola secondaria, specie una volta superati i 60 anni di età, dopo minimo 2 decenni di attività di insegnamento.

Ape sociale solo per le maestre dell’infanzia

In attesa di capire la questione della quota 100, sappiamo che la scorsa legislatura ha posto le maestre della scuola d’infanzia fra i lavoratori più usurati, motivo per cui le docenti potranno usufruire dell’APE sociale, la misura dedicata appunto ai mestieri usuranti che altro non è che un tipo di pensione anticipata a costo zero, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, a cui possono accedere specifiche categorie di lavoratori.

L’indennità dell’APE Social inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio e viene corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino al raggiungimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, o in alternativa fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Bisogna agire sulle classi pollaio

La speranza della quota 100 è proprio dovuta alla fatica delle classi pollaio, problematica su cui intervenire a prescindere, sia perché tanti anni a badare a 25 e più bambini sono tanti, sia perché, come si diceva in apertura, anche gli altri insegnanti degli altri ordini, vanno incontro a stress continui. Stress che andando avanti negli anni aumenta, come gli alunni in una classe.
Pertanto, sarebbe importante risolvere il problema delle classi pollaio, perché non si può pensare che un docente, possa andare avanti per anni con tantissimi alunni in un’aula, a spiegare la lezione, a somministrare compiti, a vigilare, a rimproverare e controllare tutta la situazione. Ma se non si riesce ad intervenire immediatamente sulle classi pollaio, allora, forse, iniziare dall’età pensionabile, potrebbe anche essere un primo passo per aiutare i docenti.

Classi pollaio, la normativa perché non viene rispettata quasi mai?

Il DM Interno 26.8.92, punto 5.0, indica anche cosa bisogna fare quando in una scuola si supera il parametro dei 26 alunni per persone per aula:

  • Conservare agli atti (ad esempio all’interno dello stesso DVR) una dichiarazione del diverso affollamento delle aule
  • Garantire sia la presenza di uscite idonee dalle aule, sia una capacità di deflusso delle vie d’esodo adeguata alle situazioni di maggior affollamento (valutando l’affollamento dei piani dell’edificio, definendo adeguati criteri di assegnazione delle aule alle classi e rivedendo, all’occorrenza, le modalità d’allarme e di esodo delle persone dall’edificio)
  • L’aggiornamento periodico della valutazione del rischio incendio (anche in relazione alle eventuali modifiche del carico d’incendio)
  • L’aggiornamento periodico del piano d’emergenza e la sua attuazione mediante esercitazioni antincendio e d’evacuazione

Si ricorda che il D.M. 26 agosto 1992  indica al punto 5.6 comma 3 che “le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25”.

E in presenza di alunni disabili…

E in presenza di alunni disabili si stringono ulteriormente le maglie: non più di 20 alunni. Ricordiamo, fra le varie sentenze, quella del TAR Sicilia, che ha ordinato infatti lo sdoppiamento di una classe in una scuola di Palermo: “come già ritenuto da questo Tribunale, il limite di venti alunni nella costituzione di classi in presenza di disabili, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 81/2009, deve considerarsi valido sia per le prime classi di formazione che per le classi successive (v. T.A.R. Sicilia, Sez. II, sentenze n. 2250/2014 e n. 1831/2015)”.

Insomma, la normativa c’è. Forse bisognerebbe rispettarla di più. Così come bisognerebbe rispettare i docenti.

Fabrizio De Angelis

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