Entro il 28 febbraio 2022 i docenti ed il personale ATA che maturano i nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) potranno presentare istanza per la cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2022 tramite Istanze on line. Sono attese a breve termine le indicazioni ministeriali.
La misura prevista dalla suddetta legge di Bilancio è rivolta ai lavoratori che maturano 64 anni e 38 anni di contributi (cd. Quota 102) entro il 31 dicembre 2022 e, per l’opzione donna, alle lavoratici della scuola che hanno maturato 58 anni di età e 35 anni di contributi (34 anni; 11 mesi e 16 giorni di servizio) al 31 dicembre 2021.
Il diritto a fruire dell’opzione donna va valutato con cura in quanto il dispositivo consente di anticipare l’uscita di alcuni anni ma comporta spesso una riduzione piuttosto consistente dell’importo del trattamento pensionistico a causa del ricalcolo con il sistema contributivo di tutta la carriera lavorativa.
Nessuna riduzione del trattamento pensionistico, invece, con quota 102: la pensione resta calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo dal 1° gennaio 1996 alla cessazione. Per meglio comprendere le differenze fra i due sistemi di calcolo si rinvia ad un nostro recente contributo.
Tra le altre novità introdotta dall’art 25 della legge di Bilancio c’è anche la proroga dell’Ape Sociale (Anticipo pensionistico), riconfermata per tutto il 2022 con l’inclusione, tra i beneficiari, di nuove categorie di lavoratori che svolgono attività “gravose”. Tra queste, oltre agli insegnanti della scuola dell’infanzia, si aggiungono i docenti di scuola primaria in possesso di un’età anagrafica di almeno 63 anni e di almeno 36 anni di contributi, in servizio per almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero per 6 anni negli ultimi 7.
L’ape sociale resta fruibile, inoltre, per i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente convivente con disabilità grave certificata ai sensi dell’articolo 3 c. 3 della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il beneficio è esteso anche agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, disoccupati di lungo corso che abbiano concluso la Naspi. In tal caso è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
I requisiti contributivi sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Vanno però interamente maturati nella gestione pubblica non potendosi ammettere il cumulo con altri spezzoni contributivi presenti, ad esempio, nella gestione privata.
I soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2022 dovranno presentare l’istanza all’INPS per la verifica delle condizioni entro la data del 31 marzo 2022. Se la domanda sarà accolta sarà possibile presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale fuori dall’applicativo POLIS entro il 31 agosto 2022.
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