La ricongiunzione dei contributi è un istituto introdotto dalla legge n° 29 del 1979. Si tratta di uno strumento che l’Inps ha messo a disposizione per i lavoratori che hanno carriere discontinue, frammentate e con versamenti in diverse gestioni previdenziali.
Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa.
Dal 2019 è stata ulteriormente estesa la facoltà per i lavoratori con carriere lavorative discontinue di cumulare i periodi assicurativi. Ma la ricongiunzione a volte può risultare più vantaggiosa.
Il cumulo gratuito dei contributi è una misura che si inserisce nel sistema previdenziale e che si affianca a totalizzazione e ricongiunzione onerosa, che sono le altre misure che consentono di sommare i contributi versati in diverse gestioni, con quelli del Fondo a cui si chiede la liquidazione del proprio trattamento previdenziale.
Si tratta della valorizzazione dei periodi assicurativi temporalmente non coincidenti accreditati in tutte le gestioni previdenziali di natura obbligatoria. Nel 2021 questa facoltà può essere esercitata al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi o con 41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni di contributi i cd. precoci) oppure alla pensione di vecchiaia (67 anni e 20 di contributi); nonché per accedere alla quota 100 (62 anni e 38 di contributi). In tale ultimo caso però il periodo che forma oggetto di cumulo deve interessare solo le gestioni amministrate dall’Inps, con esclusione, quindi, dei periodi presenti nelle Casse professionali.
Non sempre, tuttavia, ancorché, gratuito il cumulo risulta conveniente rispetto alla ricongiunzione, seppur onerosa e dunque occorre valutare caso per caso.
La prima cosa da tenere presente è che il cumulo non sposta la contribuzione da una cassa all’altra e dunque il lavoratore otterrà una pensione unica composta da due o più quote di pensione quante sono gli ordinamenti coinvolti nel cumulo. Ciascun ente liquiderà la propria quota con le regole e le retribuzioni di riferimento di ciascuna cassa. La ricongiunzione, invece, consente di trasferire la retribuzione nella gestione accentrante come se essa fosse stata da sempre acquisita in tale gestione. Quindi le regole di calcolo applicabili saranno quelle proprie della gestione accentrante.
In linea di massima la ricongiunzione dei contributi è conveniente quando l’assicurato abbia avuto una progressione di carriera negli ultimi anni prima del pensionamento. In tal caso il trasferimento consente al lavoratore di guadagnare una pensione superiore rispetto al cumulo poiché i periodi assicurativi più risalenti nel tempo saranno valorizzati sulla base della retribuzione degli ultimi anni maturata nella cassa accentrante. In questi casi l’assicurato potrà ottenere il massimo profitto dai primi anni di assicurazione venendo tali annualità computate nella pensione in base alle retribuzioni più vantaggiose riferite agli ultimi anni di carriera. Il calcolo, però, se effettuato al momento del pensionamento rischia di risultare costoso per via dell’alto costo della riserva matematica a meno che l’assicurato abbia parecchi contributi da portare in detrazione dell’onere. Se la domanda è stata fatta molti anni prima il costo è sicuramente più vantaggioso.
Per contro, quando il lavoratore ha avuto una carriera discontinua con retribuzioni decrescenti negli ultimi anni di lavoro a causa di disoccupazioni, integrazioni salariali o lavori precari il cumulo può risultare più conveniente della ricongiunzione. In tal caso, infatti, l’assicurato potrà salvaguardare il sistema di calcolo della gestione in cui ha contribuito quando aveva retribuzioni migliori. Evitando così una ricongiunzione che pur probabilmente gratuita risulterebbe peggiorativa della misura dell’assegno.
La scelta è condizionata anche da un altro fattore: la presenza di contribuzione nella gestione separata dell’Inps. I periodi assicurativi nella gestione dei collaboratori di cui alla legge 335/1995 non possono essere mai valorizzati tramite la ricongiunzione ma solo con il cumulo. Pertanto un lavoratore che stia tentando la strada del pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) e per farlo abbia bisogno della contribuzione versata nella gestione dei parasubordinati potrà farlo esclusivamente tramite il cumulo.
Bisogna tenere presente, inoltre, che non tutte le prestazioni pensionistiche sono conseguibili con il cumulo. Ne sono escluse l’opzione donna ed il canale di pensionamento dedicato ai lavori notturni ed usuranti previsto dal Dlgs 67/2011. Per conseguire queste prestazioni l’assicurato dovrà necessariamente procedere ad una ricongiunzione se non raggiunge i requisiti contributivi (35 anni) in una sola cassa.
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