In attesa della pubblicazione della circolare ministeriale con la quale il Miur fornirà indicazioni per la trasmissione dell’istanza per la cessazione dal servizio dal 1° settembre 2015, il D.M. n. 866 del 1 dicembre 2014 ha fissato al 15 gennaio 2015 il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio ai fini del pensionamento per il personale della scuola (docente, educativo ed Ata). Ricordiamo che, invece, per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2015.
Questi i requisiti necessari per poter andare in pensione, secondo l’elaborazione della Flc Cgil:
Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante Legge 214/11 (Fornero)
Vecchiaia
Anzianità
Quota
Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004 (cd. Opzione donna – vedi articolo del 3/12/2014), che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 3 mesidi età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2015 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2014 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo. Secondo le norme attualmente in vigore, il pensionamento sperimentale per le sole donne, non può decorrere oltre il 31 dicembre 2105, ma come abbiamo anticipato l’Inps ha richiesto al Ministero del Lavoro come considerare il termine del 31/12/2015, cioè se si possa intendere come data limite per il perfezionamento dei requisiti.
Nuove regole per l’accesso alla pensione previste dalla Legge 214/11
I nuovi requisiti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
Pensione anticipata
Per la pensione anticipata è attualmente prevista una penalizzazione sul calcolo del trattamento per chi abbia meno di 62 anni di età, salvo nel caso in cui la contribuzione derivi da prestazione effettiva di lavoro (ricordiamo che sono inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento del servizio militare, per infortunio, per malattia, periodi per i congedi parentali di maternità e paternità, donazione di sangue e emocomponenti e cassa integrazione guadagni ordinaria). Nella legge di Stabilità 2015, in discussione in Parlamento, tale penalizzazione potrebbe essere eliminata se il Senato confermerà quanto già previsto in prima lettura dalla Camera. È necessario pertanto attendere l’approvazione definitiva della Legge per avere un quadro chiaro della questione.
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