Sono aperti dal 27 settembre i termini per il personale docente, educativo e ATA che ha i requisiti per presentare domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2025.
La scadenza ultima è fissata al 21 ottobre 2024.
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line”.
In proposito, la circolare pubblicata in data 25 settembre spiega che le istanze per presentare la domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2024 sono sei.
La prima istanza
La prima contiene le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025 (articolo 24, commi 6, 7 e 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta istanza
La seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta conterranno, esclusivamente:
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell’anno 2024);•
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023).
Istanze che hanno precedenza sulle altre
La circolare spiega anche che, in presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
Richiesta del part-time
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).