Il termine del 21 ottobre 2022 per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Lo si legge nella nota 31924 dell’8 settembre scorso, con la quale il MI ha fornito indicazioni al personale scolastico in merito all’inoltro delle istanze di cessazione.
Come riportato nella tabella, questi sono i requisiti per la pensione anticipata:
Se però non è raggiunto il requisiti anagrafico dei 65 anni, è possibile richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e contemporaneamente verdersi attribuito il trattamento pensionistico.
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero
per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time
(superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di
appartenenza).
Le domande avranno comunque effetto dal 1° settembre 2022.
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