Pensionamento e previdenza

Pensioni scuola, ci saranno due istanze POLIS differenti

La circolare 30142 di trasmissione del decreto 294 del 1° ottobre 2021 ha fissato al 31 ottobre 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2022.

Per i dirigenti scolastici invece, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2022.

LA CIRCOLARE

IL DECRETO

LA TABELLA RIEPILOGATIVA

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

Prima istanza per le cessazioni ordinarie

Conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);
  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
  • Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Seconda istanza per quota 100

La seconda conterrà esclusivamente:

  • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

Il Ministero fa anche sapere che, in presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 100, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono infine anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Lara La Gatta

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