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Pensioni scuola, come aderire al fondo di previdenza complementare

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La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce.

È fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione.

Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento ecc.) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione.

Come aderire al fondo di previdenza complementare

Così come segnala NoiPa, per aderire ai Fondi pensione attualmente gestiti da NoiPA (Fondi di previdenza complementare Espero, Perseo, Sirio), il sistema mette a disposizione degli amministrati una nuova funzione self service per la compilazione e l’invio dell’istanza di adesione al Fondo.

Questa nuova modalità di erogazione del servizio sostituisce la precedente e non è più possibile, infatti, presentare i moduli di adesione cartacei presso gli Uffici Responsabili del trattamento economico, come previsto dall’art. 5 comma 6-bis e 6-ter del D.L. del 02 marzo 2012, n. 16, sulle disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

La funzione on line è disponibile, una volta entrati nell’Area riservata del portale, selezionando la funzione “Previdenza complementare” dal menu “Amministrato -> Self Service -> Stipendiale” e fornendo il proprio PIN identificativo.

La funzione “self-service” consente di prendere visione delle condizioni di partecipazione al Fondo e di completare i dati anagrafici e contabili che il sistema prospetta, con le ulteriori informazioni a carico dell’amministrato.

Trascorsi i termini previsti è possibile stampare il modulo definitivo.

A decorrere dalla prima mensilità utile, il Sistema NoiPA procederà all’applicazione della ritenuta mensile e ai versamenti delle quote al fondo, sia a carico del dipendente, sia del datore di lavoro.

Fondo di previdenza complementare. Le differenze con quello obbligatorio

L’Inps segnala le differenze tra previdenza complementare e quella obbligatoria.

La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è:

  • volontaria (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare);
  • a capitalizzazione individuale (i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti. Al momento del pensionamento sono restituiti, con i rendimenti maturati con gli investimenti, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva);
  • a contribuzione definita (si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento);
  • gestita da soggetti ed enti di diritto privato.