La data del 28 febbraio rappresenta il termine ultimo per l’invio delle domande di pensionamento dal 1° settembre 2023, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, in particolare dall’art. 1, commi 283, 288 e 292.
Il comma 283 ha introdotto, in via sperimentale per il 2023, il trattamento di “pensione anticipata flessibile”, fissando il termine finale del 28 febbraio 2023 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio. Tale nuova disciplina prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni (c.d. pensione “quota 103”), la pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minino per il 2023 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.
Il comma 292 ha previsto che possono beneficiare della cd. opzione donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24, è fissato al 28 febbraio 2023.
Il personale interessato potrà presentare domanda, tramite il sistema Polis, dal 1° al 28 febbraio 2023 utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito.
Le istanze Polis disponibili sono:
È escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.
Deve essere formulata un’unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.
Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2023, per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico, come già previsto dal D.M. n. 238 del 8 settembre 2022.
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