Mancano due settimane al termine fissato dal D.M. 294 e dalla nota 30142 del 1 ottobre 2021 per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2022.
Secondo la circolare annuale la scadenza, quest’anno, è notevolmente anticipata rispetto agli anni scorsi. Infatti, il personale docente, educativo e ATA dovrà presentare l’istanza tramite POLIS entro il 31 ottobre 2021. Resta invece ferma la scadenza del 28 febbraio 2022 per i Dirigenti scolastici.
In proposito, la FLC CGIL ha avanzato la seguente richiesta proroga termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione del personale scolastico: “La scrivente Organizzazione Sindacale, visti i tempi strettissimi e notevolmente anticipati rispetto al passato, considerata l’importanza di una scelta che richiede ponderazione e la complessità delle procedure, CHIEDE di prorogare il termine per la presentazione delle domande stesse almeno al 30 novembre 2021“.
La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.
Conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
La seconda conterrà esclusivamente:
Il Ministero fa anche sapere che, in presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 100, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.
Nella richiesta gli interessati devono infine anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Riportiamo di seguito i requisiti previsti per i pensionamenti dal 1° settembre 2022.
Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011
Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)
*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.
Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
Opzione donna – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178
Quota 100 – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2022.
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