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Pensioni scuola, per l’APE Sociale deve essere presentata domanda entro il 30 novembre per la verifica dei requisiti

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Il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale, il programma di anticipo pensionistico, è fissato al 30 novembre 2024.

Lo fa sapere l’INPS, con un avviso dell’8 novembre.

La scadenza è importante per chi desidera usufruire di questa misura, che permette a specifiche categorie di lavoratori di accedere anticipatamente alla pensione.

Beneficiari dell’APE Sociale

L’APE Sociale è riservata a determinati lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti e a coloro che rientrano in forme sostitutive o esclusive di questa assicurazione, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione Separata. I beneficiari devono trovarsi in specifiche condizioni lavorative, personali e familiari per poter accedere all’indennità.

Requisiti e condizioni per l’accesso all’anticipo pensionistico

Le condizioni e i requisiti per accedere all’APE Sociale sono descritte nel dettaglio sulla pagina dedicata, “APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica Requisiti”. Per essere ammessi all’indennità, i richiedenti devono soddisfare determinati requisiti al momento della domanda, che includono:

  • Età minima: Almeno 63 anni e 5 mesi.
  • Anzianità contributiva:
    • 30 anni per la maggior parte dei richiedenti.
    • 36 anni per chi svolge attività gravose (32 anni per specifiche categorie di attività gravose, indicate nella pagina APE Sociale).
    • Le donne possono beneficiare di una riduzione dei requisiti contributivi di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
  • Assenza di pensione diretta: Il richiedente non deve essere già titolare di una pensione diretta.

Tra le attività gravose rientrano nanche quelle svolte da “professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate“.

Condizioni di cessazione dell’attività lavorativa

L’accesso all’indennità richiede che il lavoratore cessi ogni tipo di attività lavorativa, che sia essa dipendente, autonoma o parasubordinata, sia in Italia che all’estero. Questa condizione è necessaria per garantire il diritto alla misura dell’APE Sociale.

Incompatibilità con altri sostegni al reddito

L’APE Sociale non è compatibile con altri trattamenti di sostegno al reddito. In particolare, non è cumulabile con:

  • i trattamenti connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
  • l’assegno di disoccupazione;
  • l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Proroga della misura fino al 2025

L’APE Sociale, attivata il 1° maggio 2017, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, è prevista un’ulteriore estensione al 31 dicembre 2025, come stabilito dall’articolo 24 del Disegno di legge di bilancio 2024. Questo provvedimento è stato già approvato dalla Camera e si trova in fase di definizione al Senato.