Slitta di un paio di giorni il termine per presentare istanza di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2022 per il personale docente, educativo e ATA.
La scadenza, infatti, inizialmente fissata al 31 ottobre (che peraltro cade di domenica) è posticipata dalla Direzione per il personale del Ministero dell’Istruzione al 2 novembre 2021.
Per i dirigenti scolastici invece, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2022.
Chi deve presentare la domanda
Il termine suddetto riguarda coloro che vogliono presentare domanda di:
- cessazione per dimissione volontaria dal servizio
- permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (si tratta del personale della scuola impegnato in progetti didattici innovativi internazionali svolti in lingua straniera, che, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni)
- permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo
- pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), per coloro che, non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Le Istanze Polis sono due
La richiesta può essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.
Prima istanza per le cessazioni ordinarie
Contiene le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
Seconda istanza per quota 100
La seconda contiene esclusivamente:
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).
Il Ministero fa anche sapere che, in presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 100, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.
Nella richiesta gli interessati devono infine anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).